La nullità delle fideiussioni per violazione delle norme anticoncorrenziali non riguarda le fideiussioni “specifiche”. Azioni “follow on” e “stand alone”.

Ago 2, 2022

Il Tribunale delle Imprese di Napoli, relatore Presidente Dott. Caterina di Martino, ha pubblicato la sentenza n. 7504 del 22 luglio 2022 con la quale ha rigettato la domanda di alcuni soggetti che chiedevano che fossero dichiarate nulle, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. A) della legge 287/1990 in materia di normativa a presidio della concorrenza e del mercato, due fideiussioni da essi sottoscritte a garanzia di obbligazioni di una società nei confronti di una banca.

Il Tribunale è pervenuto al rigetto sulla base soprattutto dei seguenti due profili, che peraltro spesso si rinvengono nelle controversie di questo tipo.

  • Qualificazione degli atti di assunzione della garanzia come fideiussioni cd “specifiche”;
  • Sottoscrizione delle garanzie in periodi (2013 e 2015) per i quali alcuna indagine era stata svolta dall’autorità di vigilanza.

Il primo profilo attiene direttamente all’applicabilità o meno delle ipotesi di nullità derivanti dalla violazione delle norme anticoncorrenziali alla tipologia delle fideiussioni specifiche, mentre il secondo riguarda piuttosto il merito e le prove dell’attività di limitazione della libera concorrenza.

Ciò che maggiormente interessa, per il frequente ricorso a questo tipo di garanzia, riguarda la prima questione, sulla quale il Tribunale delle Imprese così si esprime: “Orbene, dalla lettura ed analisi dei contratti è dato evincere che trattasi di fideiussioni specifiche ed infatti lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l’istituto di credito finanziatore, le stesse sono delimitate nel loro oggetto alle obbligazioni scaturenti dalle seguenti linee di credito e precisamente: -fideiussione del 18.9.2013 relativamente alla linea di credito transitoria per anticipi su fattore con cessione di credito tra le parti di euro 500.000,00; -fideiussione del 23.1.2015 relativamente alla linea di credito di euro 200.000,00; -fideiussione del 23.1.2015 relativamente alla linea di credito transitoria con scadenza al 30 giugno 2016 per anticipi su fatture con cessione di credito per euro 500.000,00. Invero, come risulta dal dictum della Banca d’Italia, l’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato, ai sensi dell’art. 1938, c.c. Ove sussistano tali presupposti, si potrà invocare la natura di prova privilegiata del provvedimento della Banca d’Italia e porla a fondamento della tutela richiesta. Pertanto, sulla base di quanto chiarito, i suddetti contratti devono qualificarsi quali fideiussioni specifiche, poiché costituenti una garanzia limitata alle rispettive linee di credito e non poste a garanzia di “tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore”, tale che non potrà trovare applicazione la c.d. prova privilegiata, costituita dal provvedimento n. 55/2005”

La motivazione è molto chiara e lineare e non richiede alcuna aggiuntiva illustrazione. Anche la differenziazione tra fideiussione per operazioni specifiche e fideiussione “omnibus” risulta rappresentata in modo semplice ed intuitivo, sicché sul punto occorre solo annotare la sentenza come un interessante precedente in materia.

Sulla seconda questione il Tribunale delle Imprese chiarisce che solo le fideiussioni formatesi nel periodo degli anni 2002-2005 possono dar luogo alle cd azioni follow on, laddove quelle sottoscritte in periodi diversi alle azioni cd. stand alone.

Si definisce follow-on, l’azione civile fondata su di una illecita violazione delle regole antitrust già accertata dall’Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Le azioni civili follow on seguono, quindi, il provvedimento dell’Autorità e ne richiamano in tutto o in parte il contenuto il quale costituisce il presupposto logico-giuridico dell’azione civile. L’azione stand-alone, al contrario, è incardinata in giudizio dall’attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell’Autorità amministrativa. Spetterà, dunque, al Giudice nazionale adito, accertare (sulla base delle allegazioni delle parti) l’asserita violazione delle regole antitrust.

Nella fattispecie le fideiussioni erano state sottoscritte nel 2013 e nel 2015 sicché sarebbe stato necessario, da parte degli attori, che fossero allegati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito concorrenziale, ivi comprese la coincidenza delle clausole delle fideiussioni con lo schema ABI e la “standardizzazione contrattuale”, produttiva di effetti anticoncorrenziali, nonché la prova della estensione dell’intesa illecita a monte rispetto ai contratti a valle.

Avv. Gennaro Iollo