Esecuzioni immobiliari

L’esecuzione forzata, cioè il metodo per pervenire coattivamente al recupero dei crediti (o per eseguire comunque un titolo esecutivo) ha vari modi di essere esercitata. Il modo più efficace è quello in cui oggetto della esecuzione forzata è un immobile.

Le norme per procedere a tale esecuzione sono rinvenibili nel codice di procedura civile che disciplina con dovizia di dettagli il meccanismo per pervenire alla vendita coatta del bene ed alla successiva distribuzione del ricavato ai creditori.

La regolamentazione è tale da assicurare ogni garanzia al debitore e agli acquirenti dei beni, nonché la imparzialità e legalità del procedimento assicurata dalla direzione e coordinamento di un Giudice che si chiama appunto Giudice dell’Esecuzione.

Una volta bloccato il cespite immobiliare attraverso la notifica di un atto di pignoramento (che consiste appunto nell’indicare il bene su cui ricade il pignoramento con ingiunzione a non sottrarlo alla garanzia del creditore agente) e della successiva trascrizione presso i Registri Immobiliari é previsto un controllo molto serrato, nonché  sulla effettiva proprietà del bene pignorato e sulla inesistenza di pregresse ipoteche (in caso diverso i creditori ipotecari dovranno essere formalmente informati del procedimento in corso per consentire l’eventuale intervento). Il valore del cespite e la base d’asta viene garantito da un esperto al quale è affidato l’incarico di verificare le regolarità urbanistiche, descrivere e valutare il bene, che sarà poi venduto tramite incanti pubblici, seguiti da un professionista all’uopo delegato.

Gli interessati all’acquisto possono eseguire le loro indagini preventive attraverso la lettura in internet della perizia e delle foto e poi procedere, se lo ritengono, alla visita dell’immobile con l’ausilio del custode (professionista nominato dal Giudice dell’Esecuzione)