Diritto Fallimentare e Concorsuale

Il diritto fallimentare é quella branca del diritto che regola il fenomeno della crisi d’impresa, allorquando il patrimonio non è sufficiente ad onorare i debiti verso tutti i creditori in modo pieno ed puntuale.
Su richiesta di uno o più creditori o, a volte, del Pubblico Ministero, può essere attivata la procedura fallimentare con la quale si procede a sottoporre ad esecuzione l’intero patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi si trova appunto nell’impossibilità obiettiva di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei creditori stessi.
L’istituto del fallimento nasceva dal diritto romano, che tendeva a sottolineare l’aspetto infamante in cui ricadeva il debitore che non era stato in grado di rispettare i propri impegni. Nel medioevo venne introdotta la dichiarazione di ufficio e la procedura, più che la vendetta personale, tendeva a perseguire la migliore distribuzione del patrimonio.
La parola “bancarotta”, che si rinviene spesso in questo contesto (in inglese bankruptcy, sinonimo di fallimento) nasce dalla sanzione materiale, in periodo medievale, di “rompere il banco” del mercante fallito, di modo che non potesse più svolgere il proprio lavoro.
Oggi la tendenza è quella di tentare il recupero dell’attività con una serie di meccanismi di ristrutturazione dei debiti o di concordato prefallimentare al fine di evitare che si disperdano le energie vitali di un azienda.