La riforma Cartabia abolisce la formula esecutiva

Mag 25, 2023

Con il decreto legislativo n.149/2022 sono state apportate, con decorrenza dal 1° marzo 2023, alcune modifiche al libro terzo del codice di procedura civile e al processo esecutivo.

In particolare:

  1. l’articolo 474 cpc è stato modificato con l’aggiunta di un ultimo comma: ‘‘il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti’’;
  2. l’art. 475 c.p.c., che nella sua precedente formulazione prevedeva che i titoli esecutivi dovessero essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, prevede oggi che: ‘‘le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti’’.
  3. l’art. 476 c.p.c. che disciplinava il divieto di rilascio di una copia del titolo in forma esecutiva in assenza di un giustificato motivo è stato abrogato;
  4. l’art. 478 c.p.c. prevede oggi che allorquando la efficacia esecutiva di un titolo dipende dalla prestazione della cauzione, la relativa annotazione si appone in calce o a margine del titolo rilasciato in copia conforme o con un atto separato che va inserito insieme al titolo
  5. l’art. 479 c.p.c., nella sua nuova formulazione, dispone: ‘‘se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto”.
  6. L’art. 488 c.p.c., 2° comma, che prevedeva: “ Il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice”, afferma oggi che “il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice”.
  7. Nell’art. 153 disp. att. c.p.c. è stato abrogato il comma che prevedeva: “Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice etc
  8. L’art 154 disp att. c.p.c. (sul procedimento sanzionatorio per indebito rilascio di copie esecutive) è stato abrogato

Con tali modifiche è stato abolito del tutto il concetto di copia esecutiva e quello di formula esecutiva e sostituiti con la locuzione “copia attestata conforme all’originale”

 

Ratio della nuova normativa:

Il primo obiettivo pratico che le modifiche intendono perseguire con l’abolizione della formula esecutiva, è quello di eliminare tutti gli inutili passaggi procedurali che appesantiscono il lavoro delle cancellerie, nonché il contenimento dei costi e dei tempi impiegati per l’ottenimento della formula esecutiva.

La ragione giuridica è altra ed attiene alla opportunità di superare profili formali, retaggio di epoche storiche lontane e di fatto superati o attutiti da giurisprudenza e dottrina. La sacralità della formula e l’uso del plurale maiestatis (“comandiamo etc.”) richiama la provenienza della formula da regimi assolutistici in cui per poter esercitare il potere amministrativi o giudiziario occorreva munirsi dell’avallo del sovrano, magari mediante l’utilizzo del sigillo reale. La dottrina, prima, e la giurisprudenza, poi, avevano spesso svilito la rilevanza della formula esecutiva escludendo la nullità dell’atto come titolo esecutivo allorquando veniva eccepita la nullità soltanto per la mancanza della formula.

Insomma il concetto che si stava affermando e che è confluito sostanzialmente nelle nuove norme è quello secondo il quale la forza esecutiva si rinviene nella legge e non in una formula.

Dal fatto che per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 non risulta più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sui titoli ma gli stessi devono essere rilasciati ‘‘ in copia conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti’’ si possono ipotizzare alcuni possibili scenari

  • In precedenza sussisteva il divieto, salvo autorizzazione del giudice, di rilasciare più di una copia in forma esecutiva. Oggi il numero di copie che possono abilitare l’esecuzione, purché munite di attestazione di conformità rispetto all’originale, non ha limiti
  • Si apre la possibilità per il creditore di intraprendere plurime procedure esecutive., estraendo dalla consolle copie dei provvedimenti giudiziali esecutivi, muniti di attestazioni di conformità rese dal difensore a norma del nuovo art. 196-octies disp. att. c.p.c.
  • La possibilità di agire in executivis sulla scorta di una copia attestata conforme all’originale del titolo esecutivo e senza il filtro precedente apre indubbiamente il pericolo di abusi da parte del creditore sia per eccesso di procedure esecutive contro lo stesso debitore e sia per l’instaurazione di procedimenti esecutivi senza il supporto effettivo della esecutività. A fronte di tali accadimenti il debitore dovrà proporre le opposizioni a precetto (con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo) ovvero alla esecuzione, una volta iniziata, chiedendo in definitiva la estinzione o la limitazione delle procedure esecutive.
  • Non si è ancora formata, ovviamente, una casistica di possibili effetti anomali che questa forma di liberalizzazione potrà comportare, ma è possibile prevedere problemi in tutte quelle ipotesi in cui ai fini della esecutività, occorre valutare la natura della sentenza. In particolare è prevedibile che in buona o cattiva fede qualcuno possa essere indotto a tentare di agire esecutivamente sulla base di sentenze che tale caratteristica non hanno. E’ facile pensare in generale alle sentenze di mero accertamento e, più in particolare, a quelle di rettifica del saldo del conto corrente o di revocatoria ordinaria.

 

Avv. Gennaro Iollo