Nullità delle fideiussioni – Il Tribunale delle Imprese di Milano fornisce una prima applicazione dei principi di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021

Feb 9, 2022

La prima sentenza di merito che recepisce i principi espressi da Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 30.12.2021 in materia di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale è quella pubblicata in data 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle Imprese di Milano.

Da questa decisione, pur nella sua essenzialità, si possono trarre i primi elementi di riflessione utili per chi deve operare in questo ambito.

In particolare il Tribunale meneghino, decidendo su una domanda di nullità di un contratto di fideiussione sottoscritto nel 2010 per violazione dell’ art.2 della legge n.287/90, mostra di accogliere le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite sulla sanzione della nullità parziale del contratto per violazione della disciplina antitrust in caso di applicazione in schemi conformi delle clausole ABI ritenute da Banca Italia sbocco dell’intesa illecita anticoncorrenziale – clausola n.2 (c.d. clausola di riviviscenza); clausola n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e clausola n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – confermando che la detta nullità parziale, limitata, cioè alle sole clausole contrattuali illecite…meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.

Il Tribunale ha altresì confermato che l’estensione della nullità all’intero impianto contrattuale ha portata generale ed “è a carico di chi ha interesse far cadere del tutto l’assetto di interessi programmato la prova dell’interdipendenza dell’intero impianto contrattuale con le clausole nulle”. La prova consiste nella dimostrazione che la parte o le clausole colpite da invalidità siano in “correlazione inscindibile” con il resto del contratto, e che pertanto i “contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”.

Ciò che però qui preme soprattutto sottolineare consiste nella conferma, rispetto alla decisione delle Sezioni Unite, della limitazione temporale alle fideiussioni ricadenti nel periodo ottobre 2002/ maggio 2005 della valenza di prova privilegiata (elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori) da attribuire al provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante per la Concorrenza. Nella vicenda decisa dal Tribunale delle Imprese di Milano la fideiussione esaminata era stata stipulata nel 2010, ovverosia “in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta”

La conseguenza é che in questi casi il fideiussore attore é “onerato dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2 della Legge 287/90.

Nella fattispecie il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando che non solo  “mancava la prova di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente gli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie”, ma anche che per la domanda di risarcimento dei danni la stessa è rimasta del tutto priva di dimostrazione, sia sotto il profilo del an debeatur, sia del quantum.

Infine occorre, ad avviso di chi scrive, por mente al fatto che la sentenza esaminata, nel ritenere, tout court,  applicabile la sanzione di nullità parziale anche alla ipotesi di fideiussione specifica o a quella di un contratto autonomo di garanzia, entrambe, sembra, sussistenti nella fattispecie esaminata, ha perso l’occasione per approfondire questi due profili che viceversa sarebbero stati degni di maggiore analisi.

Peraltro la giurisprudenza di merito fino ad oggi tendeva ad escludere la sanzione di nullità per violazione della legge 287/90 alle fideiussioni specifiche (Corte di Appello Bari – Sez. II, sentenza 11 maggio 2021, 906; Corte di Appello Milano – Sez. I, sentenza 20 aprile 2020, n. 947; Trib. Napoli – Sez. III, sentenza 16 giugno 2020) e per quanto riguarda i contratti autonomi di garanzia o comunque le fideiussioni a prima richiesta (non considerate peraltro nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021) la relativa idoneità ad essere sanzionati con la nullità appare quanto meno una questione ancora aperta e, in ogni caso, meritevole di una motivazione meno generica di quella utilizzata dal Tribunale milanese che rimanda solo al limite di cui all’art. 1322, primo comma c.c.

Francamente tale unico riferimento sembra tautologico ed insufficiente a giustificare l’inclusione nel novero degli atti di assunzione di garanzia passibili di violazione delle norme anticoncorrenziali.

 

Avv. Gennaro Iollo

Avv. Pierluigi Doda