Diritto Bancario e Finanziario
Molta parte dell’attività economica non solo dell’Italia, ma di tutti i paesi del mondo, viene espletata dalla banca, che è definita dal TUB (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385) come quella impresa economica la cui attività principale consiste nella raccolta del risparmio e nell’esercizio del credito, corrispondenti ad un ruolo passivo ed a un ruolo attivo di intermediazione. A questo nucleo di funzioni tradizionali nel tempo si sono aggiunte altre di tipo accessorio o di respiro finanziario, come quelle di leasing, factoring, assicurative etc, svolte quasi sempre da società di gruppo. Per poter esercitare l’attività bancaria è necessario che l'impresa sia iscritta nell'albo tenuto dalla Banca d’Italia, previa autorizzazione della stessa. Le banche devono avere una struttura giuridica fissa (società per azioni o cooperativa per azioni) e possedere una serie di requisiti strutturali e di garanzia finanziaria.
Il diritto bancario e finanziario è costituito dall’insieme delle norme che regolano l’attività bancaria e che disciplinano i rapporti con il pubblico e con le autorità di vigilanza.
Le norme di base in materia, sono:
1) Fonti costituzionali (artt. 41 e 47 della Costituzione Italiana)
2) Fonti Sovranazionali (artt. 99 e 101 e segg. del Trattato della Comunità Europea )
3) Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385):
4) Norme codicistiche (artt. 1835-1860 del codice civile);
5) Norme Bancarie Uniformi (raccolta di contratti e comportamenti disposti dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana)