Con la sentenza n. 5968 pubblicata il 6 marzo 2025 le Sezioni Unite della Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Siracusa, hanno immediatamente ridimensionata la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, già da noi criticata in un precedente commento su questo sito.
In effetti la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione aveva stabilito che “non è idoneo titolo esecutivo il mutuo notarile il quale, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c.”
Le Sezioni Unite, correggendo la forzatura che chiaramente emergeva dalla precedente decisione, hanno espresso il seguente principio di diritto:
«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Avv. Gennaro Iollo