Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice dott. Mattia Caputo, con l’ordinanza emessa in data 19 luglio 2023, ha utilizzato il nuovissimo articolo 363-bis (introdotto all’art. 3, comma 27, lettera c, del Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 e denominato “rinvio pregiudiziale”), allo scopo di far risolvere alla Suprema Corte, in via preventiva ed in punto di diritto, le numerose controversie che si stanno addensando in ordine alla legittimità del cosiddetto sistema di ammortamento alla francese.
L’art. 363-bis del codice di procedura civile prevede che il giudice di merito può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto. Il rinvio é legato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che la questione é necessaria per la definizione anche parziale del giudizio e non é stata ancora risolta dalla Cassazione; b) che essa presenti gravi difficoltà interpretative; c) che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il Tribunale remittente ha ritenuto che le questioni attinenti all’”ammortamento alla francese”, adottato nella generalità dei casi dalle banche per il rimborso dei mutui, presentassero appunto le tre condizioni.
L’ammortamento del mutuo consiste nell’estinzione graduale del debito assunto con il mutuo. In genere il finanziamento viene rimborsato mediante pagamenti periodici di rate (che comprendono la quota capitale e la quota interessi) e l’insieme delle rate costituisce il piano di ammortamento del mutuo.
Il piano di restituzione detto “alla francese” consente il rimborso attraverso il pagamento di rate dello stesso importo per tutta la durata dell’ammortamento. Man mano che si prosegue nell’ammortamento, di rata in rata si riduce la quota costituita dagli interessi e aumenta la parte di restituzione del capitale.
Da qualche tempo l’ammortamento alla francese è oggetto di contestazione in quanto, attraverso l’impiego della “matematica finanziaria” sarebbero stati individuati due profili di criticità, dipendenti dal fatto che nel corso del processo di calcolo si utilizza il regime dell’interesse composto. Per il primo profilo l’ammortamento alla francese darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico connaturato implicitamente al sistema di calcolo e per il secondo sussisterebbe indeterminatezza nella individuazione del costo del rimborso con violazione dell’art. 117, comma 4 del TUB.
Gli intermediari finanziari contestano entrambi i punti critici.
In ordine al presunto effetto anatocistico fanno rilevare che la quota interessi della singola rata, che matura sul debito residuo alla scadenza precedente, viene interamente incassata dalla Banca ad ogni scadenza secondo il regime di interesse semplice e non produce ulteriori interessi, laddove sono anatocistici gli interessi maturati su quelli precedentemente scaduti, vale a dire, solo in relazione agli interessi secondari e non a quelli primari (che invece dipendono dal calcolo dell’interesse composto nella fase di identificazione del montante).
In ordine all’accusa di indeterminatezza si obietta che, da un lato, in base alle condizioni contrattualizzate (Capitale, Durata e TAN) esiste un solo piano di ammortamento univoco (ed è quello alla francese che garantisce la stabilità della rata che rimane sempre uguale nel tempo) e dall’altro, il contratto è pienamente valido ed efficace poiché il contenuto delle obbligazioni restitutorie è determinabile tramite il ricorso a criteri oggettivi, specificamente indicati in contratto e di calcoli matematici senza che residui alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all’istituto mutuante. Fra l’altro, si afferma che, partendo dal concetto che le modalità di sviluppo del piano di ammortamento [in regime semplice o composto] sono espressione dell’autonomia negoziale demandata alle parti, l’approvazione del piano di ammortamento comporta l’approvazione della formula attuariale ad esso sottesa.
Infine, secondo alcuni Tribunali il piano di ammortamento alla francese produce soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c.
Il Tribunale di Salerno, richiamando le predette diverse interpretazioni possibili ha chiesto alla Cassazione di offrire la propria soluzione in ordine alla seguente questione di diritto: “Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.
Avv. Gennaro Iollo