Il concordato fallimentare è, ove vengano rispettate determinate condizioni, una delle forme di chiusura del fallimento. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. In merito al contenuto della proposta de quo, essa può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei oppure trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi. La proposta può anche indicare trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse oppure optare per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l’art. 128 l.fall. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine per la proposizione di eventuali opposizioni. Se entro quel termine non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame, provvedendo con decreto motivato e pubblicato a norma dell’articolo 17 l.fall.. Tale forma di pubblicità è funzionale anche all’eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio.