Attraverso i contratti bancari tipici, la banca esercita la sua funzione tipica di impresa di intermediazione nel credito che si realizza attraverso lo svolgimento di operazioni attive e passive. Con le prime, la banca impiega la propria disponibilità di capitali concedendo credito ed assumendo così la veste di creditore; con le seconde raccoglie risparmio tra il pubblico, assumendo la veste di debitrice. Appartengono alla categoria dei contratti bancari tipici il deposito bancario, l’apertura di credito e lo sconto bancario. Inoltre, vengono fatti rientrare anche quelli attraverso i quali si attua l’intervento della banca nei pagamenti, quali i conti correnti bancari, le convenzioni di assegno, i crediti documentari. Diversamente, si considerano operazioni accessorie quelle attività mediante le quali la banca non svolge la sua tipica attività intermediaria nel credito, ma presta al pubblico servizi diversi come il deposito di titoli in amministrazione, il servizio della cassetta di sicurezza, i depositi di custodia di titoli e valori, i depositi a custodia chiusi, il servizio incassi di titoli o di valuta estera, il cambio della moneta ed altri. Infine si parla di contratti occasionalmente bancari ogniqualvolta la banca si avvale di strumenti negoziali previsti dall’ordinamento a favore di tutti i soggetti (ad es. mutuo, riporto, fideiussione, avallo, accettazione cambiaria, mandato di credito). Tali contratti, in quanto posti in essere da una banca, pur non assumendo la qualifica di contratti bancari, possono tuttavia subire modifiche nella loro disciplina (ad es. un mutuo può assumere particolari caratteri nei cd. finanziamenti bancari nei quali, pur rimanendo invariata la causa del negozio, diventa sempre elemento del contratto la destinazione della somma mutuata: cd. mutuo di scopo).